Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

33326
Stato 15 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

carica dodici anni.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Parlamento in seduta comune tra professori ordinarî di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna

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